mercoledì 5 settembre 2012

Le risorse della città metropolitana? Nessuno ne parla perchè ?


Perequazione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 e
sistema finanziario delle citta' metropolitane nelle regioni a
statuto ordinario



Art. 23


Fondo perequativo per le province e per le citta' metropolitane

1. Il Fondo perequativo di cui all'articolo 13 del citato decreto
legislativo n. 23 del 2011 e' alimentato, per le province e per le
citta' metropolitane, dalla quota del gettito della compartecipazione
provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 18 del presente decreto non
devoluto alle province e alle citta' metropolitane competenti per
territorio. Tale fondo e' articolato in due componenti, la prima
delle quali riguarda le funzioni fondamentali delle province e delle
citta' metropolitane, la seconda le funzioni non fondamentali. Le
predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei
fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in
funzione della loro dinamica. Per quanto attiene alle funzioni non
fondamentali, la perequazione delle capacita' fiscali non deve
alterare la graduatoria dei territori in termini di capacita' fiscale
per abitante.
2. Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009,
sono istituiti nel bilancio delle regioni a statuto ordinario due
fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e
delle citta' metropolitane, alimentati dal fondo perequativo dello
Stato di cui al presente articolo.

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del citato
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23:
«Art. 13 (Fondo perequativo per comuni e province). -
1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle
province, successivo alla determinazione dei fabbisogni
standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali,
e' istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo,
con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e
degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso
per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa
intesa sancita in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite, salvaguardando la
neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato e in
conformita' con l'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
le modalita' di alimentazione e di riparto del fondo. Il
fondo perequativo a favore dei comuni e' alimentato da
quote del gettito dei tributi di cui all'art. 2, commi 1 e
2, e dalla compartecipazione prevista dall'art. 7, comma 2.
Tale fondo e' articolato in due componenti, la prima delle
quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la
seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote
sono divise in corrispondenza della determinazione dei
fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e
riviste in funzione della loro dinamica.».
- Per il testo vigente dell'art. 13, della citata legge
5 maggio 2009, n. 42, si vedano le note all'art. 21.



Capo III

Perequazione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 e
sistema finanziario delle citta' metropolitane nelle regioni a
statuto ordinario



Art. 24


Sistema finanziario delle citta' metropolitane

1. In attuazione dell'articolo 15 della citata legge n. 42 del
2009, alle citta' metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data
di insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il
patrimonio delle province soppresse a norma dell'articolo 23, comma
8, della medesima legge.
2. Sono attribuite alle citta' metropolitane, con apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata, le seguenti fonti di entrata:
a) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul
territorio della citta' metropolitana;
b) una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale,
stabilita dalla regione secondo quanto previsto dall'articolo 19,
comma 2;
c) l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;
d) l'IPT, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;
e) i tributi di cui all'articolo 20.
3. Le fonti di entrata di cui al comma 2 finanziano:
a) le funzioni fondamentali della citta' metropolitana gia'
attribuite alla provincia;
b) la pianificazione territoriale generale e delle reti
infrastrutturali;
c) la strutturazione di sistemi di coordinati di gestione dei
servizi pubblici;
d) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e
sociale;
e) le altre funzioni delle citta' metropolitane.
4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
al comma 2, e' altresi' attribuita alle citta' metropolitane la
facolta' di istituire un'addizionale sui diritti di imbarco portuali
ed aeroportuali;
5. La regione puo' attribuire alla citta' metropolitana la facolta'
di istituire l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili solo
ove l'abbia soppressa ai sensi dell'articolo 8.
6. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro un anno dall'entrata in
vigore del presente decreto, e' disciplinata l'imposta di scopo delle
citta' metropolitane, individuando i particolari scopi istituzionali
in relazione ai quali la predetta imposta puo' essere istituita e nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 23 del 2011.
7. Con la legge di stabilita', ovvero con disegno di legge ad essa
collegato, puo' essere adeguata l'autonomia di entrata delle citta'
metropolitane, in misura corrispondente alla complessita' delle
funzioni attribuite, nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica.
8. In caso di trasferimento di funzioni da altri enti territoriali
in base alla normativa vigente e' conferita alle citta'
metropolitane, in attuazione dell'articolo 15 della citata legge n.
42 del 2009, una corrispondente maggiore autonomia di entrata con
conseguente definanziamento degli enti territoriali le cui funzioni
sono state trasferite.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui
sono attribuite a ciascuna citta' metropolitana le proprie fonti di
entrata assicura l'armonizzazione di tali fonti di entrata con il
sistema perequativo e con il fondo di riequilibrio.
10. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 15, della
citata legge 5 maggio 2009, n. 42:
«Art. 15 (Finanziamento delle citta' metropolitane). -
1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'
art. 2 e in coerenza con i principi di cui agli articoli
11, 12 e 13, e' assicurato il finanziamento delle funzioni
delle citta' metropolitane mediante l'attribuzione ad esse
dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni
esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale
definanziamento nei confronti degli enti locali le cui
funzioni sono trasferite, anche attraverso l'attribuzione
di specifici tributi, in modo da garantire loro una piu'
ampia autonomia di entrata e di spesa in misura
corrispondente alla complessita' delle medesime funzioni.
Il medesimo decreto legislativo assegna alle citta'
metropolitane tributi ed entrate propri, anche diversi da
quelli assegnati ai comuni, nonche' disciplina la facolta'
delle citta' metropolitane di applicare tributi in
relazione al finanziamento delle spese riconducibili
all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo
restando quanto previsto dall' art. 12, comma 1, lettera
d).».
- Il testo dell'art. 23, comma 8, della citata legge
n.42 del 2009, e' il seguente:
«8. La provincia di riferimento cessa di esistere e
sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla
data di insediamento degli organi della citta'
metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma 1,
che provvede altresi' a disciplinare il trasferimento delle
funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie
inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle
nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente
articolo. Lo statuto definitivo della citta' metropolitana
e' adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data
del loro insediamento in base alla legge di cui al comma
1.».
- Per il testo vigente dell'art. 17, della citata legge
23 agosto 1988, n. 400 e dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 si vedano le note all'art.
20.

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